La Brexit avrà un impatto sui marchi commerciali, sui diritti di disegno e sulle importazioni parallele, come specificato di seguito. L'ufficio britannico per la proprietà intellettuale (UK Intellectual Property Office, UKIPO) dispone di un elenco completo relativo alle modifiche alla proprietà intellettuale legate alla Brexit, e di una serie di azioni consigliate per i titolari dei diritti e le aziende. Puoi trovare queste informazioni sul sito web dell'UKIPO al
seguente indirizzo. Ti consigliamo di consultare regolarmente il sito web dell'UKIPO per rimanere sempre aggiornato.
Di seguito sono riportate le informazioni più importanti del sito web:
Marchi:
"A partire dal 1° gennaio 2021, i marchi dell'Unione europea (European Union Trade Mark, EUTM) non saranno più applicabili nel Regno Unito. Ai sensi del Withdrawal Agreement Act, il 1° gennaio 2021 l'UKIPO creerà un marchio equivalente per il Regno Unito per tutti i titolari di diritti in possesso di un marchio europeo. Gli EUTM esistenti continueranno a essere applicabili negli stati membri dell'Unione europea. Le aziende del Regno Unito potranno comunque richiedere un EUTM presso l'Ufficio per l'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). L'uscita del Regno Unito dall'Unione europea non prevederà alcun cambiamento per i marchi registrati nel Regno Unito."
Origine.
Diritti di disegno:
"Al termine del periodo di transizione (1° gennaio 2021), i disegni comunitari registrati (Registered Community Design, RCD) e i disegni comunitari non registrati (Unregistered Community Design, UCD) non saranno più validi nel Regno Unito. Questi diritti verranno immediatamente e automaticamente sostituiti da diritti equivalenti per il Regno Unito. Se sei titolare di un diritto esistente, non sarà necessario compiere alcuna azione in questa fase."
OrigineImportazioni parallele:"Le merci immesse sul mercato del Regno Unito da o con il consenso di un titolare di diritti dopo il periodo di transizione non saranno più considerate esaurite nel SEE. Ciò vuol dire che le aziende che esportano questi beni protetti dalla proprietà intellettuale dal Regno Unito al SEE potrebbero dover richiedere il consenso del titolare dei diritti.
Azioni per gli esportatori paralleli di merci protette dalla proprietà intellettuale verso il SEE:
Verifica se stai esportando nel SEE merci protette da proprietà intellettuale (per esempio, articoli associati a un marchio commerciale) che sono già state immesse sul mercato del Regno Unito e per le quali non è necessario richiedere l'autorizzazione all'esportazione da parte del titolare dei diritti. Dopo il 1° gennaio 2021, potrebbe essere necessario contattare il titolare dei diritti per ottenere l'autorizzazione all'esportazione. Quest'ultimo non potrà però fornire l'autorizzazione all'esportazione parallela nel SEE dei propri articoli protetti da proprietà intellettuale. Potresti dover rivedere i tuoi accordi commerciali, il modello aziendale applicato e la catena di fornitura, in base all'esito del confronto con il titolare dei diritti.
Azioni per i titolari dei diritti di proprietà intellettuale
Alle aziende che possiedono dei diritti di proprietà intellettuale (per esempio, un marchio commerciale) consigliamo di richiedere una consulenza legale qualora i beni protetti siano soggetti a esportazione parallela dal Regno Unito verso il SEE. A partire dal 1° gennaio 2021, dovrai decidere se vuoi consentire questo tipo di scambio."
Origine